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Il Ddl Lorenzin è Legge. Punto per punto cosa cambia per gli Infermieri

Con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti, approvato in via definitiva il Ddl Lorenzin che tra le altre cose da il via libera alla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche Fnopi.

Prendiamo in esame dunque dagli articoli che riguardano direttamente le professioni sanitarie.

 

L’articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie.

Il ddl prevede un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie. Si richiamano gli Ordini vigenti dei medici, veterinari e farmacisti, ai quali si aggiungono gli Ordini dei biologi, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dei fisici e dei chimici.

L’Ordine si costituisce a livello territoriale, con la possibilità, in caso di esiguità di iscritti, di riunire nello stesso territorio, più circoscrizioni geografiche.

Viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell’albo può richiedere al Ministero della salute l’istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 6, modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 – Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie.

L’individuazione delle nuove professioni sanitarie, potrà avvenire per iniziativa dello Stato e/o delle Regioni, in relazione ai fabbisogni connessi agli obiettivi di salute, e da adesso anche per iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento, inviando una istanza motivata al Ministero della salute, il quale, entro i successivi sei mesi, dovrà pronunciarsi. In caso di valutazione positiva, il Ministero dovrà attivare la procedura finalizzata all’istituzione della nuova professione sanitaria.

Delle nuove professioni sanitarie si dovranno individuare:

  • il titolo professionale
  • l’ambito di attività di ciascuna professione
  • i criteri di valutazione dell’esperienza professionale
  • i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Le funzioni delle nuove professioni sanitarie, avviene evitando sovrapposizioni con le professioni esistenti.

L’ordinamento didattico è individuato con decreto del Miur.

 

Art.11Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Azione di responsabilità amministrativa: la struttura sanitaria si potrà rivalere nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, successivamente all’avvenuto risarcimento (sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale) ed entro un anno dall’avvenuto pagamento.

L’ importo della condanna per responsabilità amministrativa non deve superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

La misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impresa di assicurazione, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo.

Vengono aggiunti due nuovi commi (7-bise 7-ter) all’articolo 14 della legge citata, relativo al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 14 della legge n. 24/2017 prevede che il citato Fondo assolva anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.

 

Art 12. Disciplina l’esercizio abusivo di una professione e le circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria.

Il comma 1 sostituisce l’articolo 348 del codice penale, riguardante l’esercizio abusivo di una professione.

Vengono aumentate le sanzioni attualmente previste. Più in particolare viene comminata la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Vengono inoltre inserite due nuove previsioni.

  • Con la prima si dispone che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un’attività, al competente Ordine, Albo o Registro perl’interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

 

  • Con la seconda previsione si dispone un aumento di pena (reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euronei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

 

Il comma 2 inserisce un nuovo comma dopo il comma terzo dell’articolo 589 codice penale (Omicidio colposo).

 

  • se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, è la reclusione da tre a dieci anni.

 

Il comma 3 inserisce un nuovo comma dopo il terzo comma dell’articolo 590 del codice penale (Lesioni personale colpose).

  • Viene previsto che se i fatti di cui al secondo comma – Lesioni personali gravi o gravissime – sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

 

Il comma 4 sostituisce il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

 

  • la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare compessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

 

Il comma 5 sostiuisce il primo comma dell’articolo 141 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

  • chiunque, non trovandosi in possesso della licenza necessaria per l’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro.

 

Il comma 6 modifica il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 39/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

 

  • chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

 

 

Art. 14 qualifica come aggravante comune l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche e private, ovvero strutture socio-educative.

 

 

Da Quotidiano Sanità

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