Sulle tanto temute Visite Fiscali che vertono sul lavoratore durante il periodo di malattia, si fa sempre molta confusione. Le Aziende non sempre sono celeri nell’informare il dipendente sulle regole e sui cambiamenti normativi; dal canto suo il lavoratore è pigro nella ricerca dell’informazione corretta, e spesso si fa distrarre dalle finte novità ed improbabili sentenze che invadono la rete ed i social.

Proviamo quindi a fare chiarezza.

Assentarsi per malattia comporta, per lavoratore, una serie di obblighi ed adempimenti, dalla certificazione medica, alla reperibilità nel proprio domicilio per la visita fiscale.

Il lavoratore assente per malattia non è più obbligato all’invio del certificato medico, né all’Inps, né al datore di lavoro, in quanto lo stesso è inviato telematicamente dal medico curante; se quest’ultimo non dovesse essere reperibile, si può richiedere la certificazione alla Guardia Medica o ad altro medico convenzionato con il SSN. La certificazione dovrà essere inviata telematicamente entro due giorni dall’assenza.

Se il dipendente si ammala in uno Stato Extraeuropeo:

Qualora il lavoratore si ammali in uno Stato extraeuropeo non convenzionato con l’Italia, è necessario farsi rilasciare una certificazione medica dal personale sanitario ivi reperito, legalizzare la documentazione sanitaria presso il Consolato Italiano, ed inviarla entro due giorni all’Inps ed al datore di lavoro.

Se il dipendente si ammala in uno Stato Europeo:

Qualora il lavoratore si ammali in un Paese Europeo o convenzionato con l’Italia, dovrà rivolgersi entro 3 giorni dall’insorgenza della malattia ad un’apposita istituzione estera, munito di certificato medico, che trasmetterà all’Inps ed all’azienda la certificazione sanitaria, rilasciata su determinati moduli.

Se il dipendente si ammala prima delle ferie:

Per il lavoratore che si sia ammalato prima delle ferie non sussiste alcun obbligo di riprendere servizio a seguito del termine della malattia, se le ferie sono concordate.

Il lavoratore invalido è esonerato dalla visita fiscale?

Il lavoratore invalido è esonerato dalla visita fiscale solo laddove la patologia sia collegata all’invalidità: ad esempio, non è escluso dal controllo il disabile con difficoltà motorie che prenda un’influenza.

La nuova normativa Inps visita fiscale ha chiarito le modalità ed il diritto del datore di lavoro di attivare la procedura di visita fiscale nei confronti dei lavoratori che dichiarano uno stato di malattia, che può essere richiesta per via telematica mediante i servizi on line messi a disposizione dall’Istituto.

Il datore di lavoro ha diritto a richiedere all’Inps il servizio controllo dello stato di salute dei propri dipendenti mediante presentazione on line della richiesta sin dal primo giorno di malattia se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il datore di lavoro richiede quindi la visita fiscale mediante un sistema on line, a fine procedura di richiesta, al datore viene rilasciato un numero di protocollo, con il quale può conoscere in qualsiasi momento ed in tempo reale, lo stato di avanzamento della richiesta fino all’esito finale della visita medica.

Questo sistema on line che permette di operare in tempo reale, come detto, fa sì, che già dal primo giorno di malattia si possa ricevere la visita fiscale del medico Inps, diversamente con il vecchio sistema non informatizzato, di solito passavano un paio di giorni prima che fosse fattibile la visita fiscale.

Il lavoratore in malattia ha l’obbligo della reperibilità durante gli orari fissati dalla legge, al fine di consentire la visita fiscale.

Il dipendente pubblico ha l’obbligo di essere reperibile nella fascia oraria 9-13/15-18, mentre il dipendente privato nella fascia oraria che va dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati sono tenuti ad essere reperibili 7 giorni su 7, inclusi sabato, domenica , festivi e prefestivi, compresi Natale, Capodanno, Pasqua etc.

Dopo lo scandalo di Capodanno dello scorso anno, che ha visto protagonisti i vigili urbani, ammalatisi in massa nella notte più lunga dell’anno, il Governo ha deciso la linea dura, modificando le norme del lavoro nella PA come già previsto dall’articolo 13 dalla legge delega Madia per il riordino della disciplina dei dipendenti pubblici, che riprende il suo corso proprio in questo momento. Tali modifiche consisteranno in un emendamento che di fatto andrà ad aumentare i controlli sui certificati medici nel Pubblico Impiego che verranno gestiti non più dalla Asl ma dall’Inps come avviene già per i lavoratori privati e prevedendo l’obbligo per ciascuna amministrazione di dotarsi di una specifica commissione con il compito di valutare il comportamento dei dipendenti e decidere eventualmente sull’applicazione di sanzioni disciplinari come il licenziamento per scarso rendimento, già previsto dalla legge Brunetta, ma mai applicato.

Attualmente i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia, solo nei seguenti casi:

Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Infortunio sul lavoro Inail.

Malattie professionali Inail, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.

Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Fatto salve queste eccezioni, può capitare che il lavoratore debba allontanarsi da casa, nelle fasce orarie di reperibilità, per motivo urgenti ed importanti.

Innanzitutto i motivi per i quali si allontana devono essere Urgenti e non differibili, quindi l’assenza dall’abitazione deve essere comunicata al datore di lavoro e all’Inps.

Chiarificatrice la sentenza n° 6618/2007:

La reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le prestabilite ore della giornata costituisce un onere all’interno del rapporto assicurativo con l’ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all’interno del rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore, dell’esistenza di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto. Per il caso poi che, come nella specie, il contratto collettivo imponga espressamente l’obbligo di reperibilità e quello di dare comunicazione all’azienda della impossibilità di osservare le previste fasce orarie, variamente sanzionandone il mancato rispetto, il principio in più occasioni enunciato è che il dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l’effettuazione di una visita specialistica o di un trattamento terapeutico durante l’orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza e indifferibilità, e cioè di una necessità di effettuarli sorta durante le ore della possibile visita di controllo”. È quanto ha di recente stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 6618/2007) la quale, ponendosi nel solco dell’orientamento interpretativo già tracciato in precedenza, ha confermato che costituisce giusta causa di licenziamento “il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia senza dar prova di un’adeguata ragione di impedimento”.

Possiamo affermare con certezza di causa che nessun dipendente è autorizzato ad allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie (salvo le modalità previste dalla legge) anche se viene prescritto dal medico curante, in quanto la normativa vigente non riporta assolutamente nessuna patologia (vedi crisi depressive o similari) che possa essere esonerate dal rispetto delle norme citate.

Il lavoratore, si considera assente, secondo la la sentenza della Cassazione del 19 febbraio 2016, n 3294, non solo quando non è presente presso l’abitazione, ma anche in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Si pensi al caso in cui il nome del dipendente malato non sia presente sul citofono; all’ipotesi in cui il citofono stesso sia rotto e nessuno risponda, in questi casi il lavoratore si considera assente ingiustificato.

L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo comporta la decadenza del diritto al trattamento economico per malattia.

Nel caso di assenza alla prima visita si incorre nella perdita totale di qualsiasi trattamento economico, l’assenza alla seconda visita di controllo, di solito ambulatoriale oltre alla precedente sanzione, comporta la riduzione del 50% del trattamento economico per per il periodo residuo. Alla terza visita a cui non si risulta presenti, l’erogazione dell’indennità economica previdenziale a carico Inps viene interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia.

Esito della visita di controllo:

Il medico incaricato della visita fiscale presso il domicilio del dipendente malato, prende visione del certificato medico, rilasciato dal medico curante. A seguito di tale controllo, può confermare la prognosi, prolungarla di massimo altre 48 ore o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza dei sintomi che impedivano la ripresa dell’attività lavorativa. In caso di dubbio diagnostico o di patologie specifiche, il medico fiscale, può richiedere una visita specialistica, al quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.

Per ogni certificato inviato è possibile UNA ED UNA SOLTANTO visita fiscale (Decreto 190, articolo 2, comma 2).

Fonte: Visita fiscale e malattia, novità 2016. Tutto ciò che serve sapere

Orari visite fiscali malattia per dipendenti privati e pubblici