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Milleproroghe 2023: infermieri in pensione a 72 anni e deroga al rapporto di esclusività

Una deroga al rapporto di esclusività e la possibilità di rimanere in servizio fino ai 72. È quanto normato dall’emendamento 4.0.10 al Decreto Milleproroghe, presentato dalla Lega, a prima firma Massimiliano Romeo.

Mentre lo scorso giovedì, le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato avevano respinto come “improponibile”, con il quale si proponeva di mantenere in servizio i medici fino a 72 anni; la Lega ci riprova con un emendamento che abbraccia diversi temi caldi e cari alle professioni sanitarie, tra cui il rapporto di esclusività.

L’emendamento prevede la possibilità estendere al 31 dicembre 2026, l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, a patto che Il professionista abbia una elevata conoscenza della lingua italiana in ragione della relazione clinico assistenziale con il paziente.

Inoltre aggiunge che il professionista presenta all’Ordine competente la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio della professione e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l’attività nonché ogni successiva variazione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell’albo appositamente istituita dal presidente dell’Ordine professionale competente per territorio al fine del riconoscimento in deroga. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell’ottemperanza degli stessi.».

 

Estende ancora al 31 dicembre 2026 6 la possibilità per aziende ed enti del Ssn di assumere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di quei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi che, a partire dal terzo anno della specialistica, hanno superato le procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, risultando iscritti nella graduatoria separata.

 

Rapporto di esclusività

Fino al 31 dicembre 2026, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità.

 

Pensionamento a 72 anni

L’emendamento prevede che la richiesta di trattenimento in servizio fino al settantaduesimo anno di età possa essere esercitata anche “dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici”.

 

Fonte: infermieristicamente.it articolo del 05/02/2023 a cura di Maria Luisa Asta