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Vademecum Maternità e Paternità, legislazione generale e novità 2025.

VADEMECUM MATERNITA’ E PATERNITA’: CONOSCI I TUOI DIRITTI?

Per la madre:

1) Test gravidanza positivo: contatta il proprio Medico di Medicina Generale per farsi rilasciare certificato di malattia e interrompere subito il lavoro in attesa di visita ginecologica. Questo meccanismo è a tutela della gravidanza, il nostro non è un lavoro privo di rischi!

2) In seguito a visita ginecologica con conseguente accertamento della gravidanza si verificano i seguenti scenari:

a) Gravidanza con caratteristiche fisiologiche. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a ricollocare la dipendente in un ambiente privo di rischi, quindi sicuramente lontano dalla degenza o dal pubblico. La lavoratrice usufruirà in seguito del congedo obbligatorio di maternità.

b) Gravidanza con gravi complicanze o preesistenti forme morbose o condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli oppure lavoratrice addetta a trasporto o sollevamento pesi,nonché addetta a lavori pericolosi,faticosi e insalubri,che non possa essere spostata ad altra mansione. In tutti questi casi il datore di lavoro è tenuto a riconoscere alla lavoratrice l’astensione anticipata, ovvero una anticipazione del congedo obbligatorio di maternità. In tutti i casi qualora la gestante debba sottoporsi a esami clinici prenatali in orario di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a retribuire tali permessi, che devono essere naturalmente preceduti da una domanda e seguiti da certificazione. Focus su astensione anticipata: cosa devo fare? La lavoratrice che abbia i requisiti per richiedere l’astensione anticipata inoltra alla propria Azienda USL di residenza la domanda corredata da certificato ginecologico che attesti le condizioni di cui al punto b. Se il certificato è redatto da specialista privato la lavoratrice si recherà presso il servizio indicato dalla AUSL di residenza per accertamento da parte di un medico di struttura pubblica. Infine le verrà rilasciato un provvedimento di astensione in triplice copia: uno per la lavoratrice, uno per l’INPS e uno per il datore di lavoro. Alla AUSL di residenza spetta inoltrare la copia del provvedimento all’INPS, alla lavoratrice spetta inoltrarla al datore di lavoro. Se il certificato è rilasciato da ginecologo del SSR non occorre l’accertamento dello specialista di struttura pubblica.

Per informazioni più specifiche sui passaggi da fare si può chiamare il numero verde regionale 800 033 033 da Lunedì a Venerdì 8:30/17:30, sabato e prefestivi 8:30/13:30.

Congedo obbligatorio:

Tutte le lavoratrici hanno diritto a un periodo di cinque mesi di astensione obbligatorio dal lavoro remunerati al 100% e validi a tutti gli effetti per il calcolo dell’anzianità di servizio. I 5 mesi possono articolarsi come segue (cosiddetta flessibilità):

1) Due mesi prima e tre dopo la data presunta del parto.

2) Tutti 5 i mesi interamente dalla data del parto in poi. Eventualità possibile solo con certificato ginecologico attestante l’assenza di condizioni patologiche e certificato Medico Competente di nulla osta rispetto alle condizioni di lavoro.

3) Usufruire successivamente al parto dei giorni non goduti prima del parto se questo avviene prima del previsto.

Caso Particolare: Interruzione di gravidanza.

Premessa: La data di inizio gestazione viene calcolata contando 300 giorni a ritroso dalla data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.

Se l’interruzione di gravidanza avviene entro 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerato aborto e la lavoratrice avrà quindi diritto alla malattia per il periodo che verrà ritenuto più opportuno. Se avviene dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerato parto e la lavoratrice usufruirà quindi del congedo obbligatorio di maternità. Per il padre: Congedo obbligatorio retribuito al 100% di 10 giorni, anche non continuativi, nel periodo compreso tra due mesi precedenti la data presunta del parto e cinque mesi successivi.

CONGEDI FACOLTATIVI

Retribuzioni:

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 95, che dà attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025. A partire dal I Gennaio 2025 viene introdotto un importante cambiamento:

Per gli infermieri il primo mese, come da contratto, continuerà ad essere retribuito al 100%, mentre i due mesi successivi saranno retribuiti all’80%.

Il nuovo congedo parentale retribuito all’80%: cosa prevede

Il nuovo congedo parentale retribuito all’80% è rivolto a coloro che abbiano terminato il congedo obbligatorio di paternità o maternità DOPO il 31/12/2024.

I due mesi retribuiti all’80% saranno da utilizzare entro i primi sei anni dalla nascita, o dall’entrata nel nucleo familiare in caso di adozione. Oltre a questi tre mesi rimangono valide le aliquote ordinarie:

-60% IV e V mese;

-30% dal VI al IX mese;

-Nessuna indennità oltre i limiti temporali previsti.

Limiti complessivi di fruizione (per figlio):

-Sei mesi per ciascun genitore, non trasferibili;

-Nove mesi totali tra entrambi;

-11 mesi totali in caso di genitore solo.

Allattamento:

Premessa: Durante il primo anno del bambino il cosiddetto allattamento sono ore di riposo in cui in realtà non si deve dimostrare di allattare il proprio figlio e che possono essere richieste anche dal padre.

La retribuzione è al 100%. Se richiesto dal dipendente il datore di lavoro è tenuto a consentire l’assenza della lavoratrice o del lavoratore per 1 o 2 ore al giorno in base al proprio orario di impiego ma può definire le modalità di utilizzo. In caso di parto gemellare le ore raddoppiano.

Lavoro notturno e genitorialità:

L’art. 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e l’art. 11 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificati dal Decreto Legislativo n. 80/2015, contemplano le categorie di lavoratori per cui sono previsti il divieto e la non obbligatorietà di prestare lavoro notturno.

E’ assolutamente vietato adibire al lavoro notturno:

  • le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
  • i minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7

 Non possono essere obbligati a svolgere attività lavorativa nel periodo notturno:

  • le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni;
  • i genitori unici affidatari di minori di anni 12 (in caso di affidamento condiviso tra i due genitori entrambi i genitori possono beneficiare dall’esenzione dal lavoro notturno nei periodi di convivenza con il figlio);
  • i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento dei 12 anni di età da parte di quest’ultimo;
  • lavoratori che hanno a carico persone con disabilità ai sensi della legge 104/92. Come precisa l’interpello del Ministero del Lavoro n. n. 4/2009 solo il lavoratore che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possedere i requisiti per goderne – potrà richiedere l’esonero dal lavoro notturno”.

Malattia del Figlio:

1) Se minore di 3 anni: 30 giorni all’anno in alternativa tra madre e

padre retribuiti al 100%. Terminati i 30 giorni è possibile chiedere giorni in numero illimitato,ma non retribuiti.

2) Tra i 3 e gli 8 anni: 5 giorni annui non retribuiti. Per fruire di tale congedo si presenta certificato del pediatra al datore di lavoro e non c’è obbligo di reperibilità durante orari di visita fiscale.

Vademecum a cura del Direttivo provinciale NurSind di Arezzo. Per qualsiasi chiarimento: Guido Decenti 3890951523 .

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