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Ecm. Scadenza triennio 2019. Normativa, esoneri, certificazione Cogeaps, obbligatorietà, prescrizioni del nuovo CCNL, opportunità formative.

Il programma ECM scandisce ormai da tempo la formazione dei Professionisti Sanitari.

Dai primi anni 2000 infatti, l’aggiornamento continuo prevede l’adesione da parte dei Professionisti a percorsi di formazione certificata dal Ministero della Salute mediante l’Agenas, che la recente normativa non individua solo nella semplice partecipazione a corsi, seminari e congressi.

Nasce quindi il cosiddetto “dossier formativo” individuale del Professionista, il quale prevede la creazione di percorsi individuali, di gruppo ed organizzativi.

Ma come può un Professionista avere contezza e tracciabilità del proprio dossier formativo?

È sufficiente registrarsi al porta della banca dati Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), per avere un prospetto CERTIFICATIVO della situazione relativa al dossier formativo personale.

Il portale Cogeaps, riporta quindi tutti i corsi di formazione effettivamente accreditati che il Professionista ha portato a termine. Questa banca dati ha funzione anche dispositiva, infatti il Professionista può accedere ad apposite sezioni dove comunicare e caricare periodi di esonero (ad esempio dovuti alla partecipazione a Master o Corsi di Laurea), che riducono l’OBBLIGO formativo nel relativo Anno Accademico.

È bene sottolineare quindi, che la formazione continua (ECM) rappresenta un OBBLIGO in virtù dell’art.3 comma 5 della Legge 148 del 14 Settembre 2011, che alla lettera b) disciplina quanto segue: “previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

Le prescrizioni normative che individuano l’OBBLIGO formativo non finiscono qui, ma vengono ulteriormente rimarcate dal nuovo CCNL 2016/2018 all’art 55 commi 2 e 4 sancisce che qualora l’Azienda avesse garantito ai dipendenti soggetti ad obbligo formativo nel triennio precedente al bando di una qualsiasi selezione interna, (come ad esempio l’attribuzione della PEO o di incarichi interni), la possibilità di poter acquisire i 150 crediti ECM, LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI INTERNE SAREBBE RISERVATA SOLO A COLORO I QUALI HANNO ASSOLTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO.

Un netto punto di rottura col passato quindi, premiante nei confronti di chi ha osservato negli anni l’obbligo formativo, investendo risorse in termini economici e quindi anche di tempo.

Il Professionista adempiente, ha quindi vari strumenti che consento di avere tracciabilità certificata del proprio dossier formativo individuale, nonché la garanzia di poter partecipare alle selezioni interne.

Un passo in avanti, ma ancora forse non abbastanza, difatti le “sanzioni” previste dalla 148/2011 per gli inadempienti, sono rimaste sempre e solo teoriche e non hanno quasi mai assunto caratteri concreti.

È opportuno ricordare che il termine ultimo per assolvere all’obbligo formativo dei 150 crediti nel triennio 2017/2019, scade a Dicembre del 2019.

Entro tale data, ogni professionista dovrà aver conseguito tutti i crediti formativi previsti, dei quali può prendere visione mediante l’accesso alla banca dati Cogeaps.

Gli iscritti Nursind possono prendere parte su tutto il territorio nazionale a corsi di formazione residenziali quasi sempre gratuiti per gli iscritti, oltre che a corsi FAD (formazione a distanza).

In questo momento infatti sono disponibili sul sito www.pegasolavoro.eu due corsi di formazione che rilasciano un totale di 20 crediti ECM:

–          L’apporto nutrizionale attraverso presidi dal sng alla PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) -10 crediti ECM

–          La gestione infermieristica del paziente cardiologico – 10 crediti ECM