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CCNL : retribuzione del festivo infrasettimanale notturno

La disciplina del turno festivo infrasettimanale è stata di recente aggiornata dopo il rinnovo del CCNL comparto sanità, finalmente riconosciuto, dopo anni di lotte nei tribunali, portare avanti da NurSind.

All’articolo 106, comma 5 del CCNL comparto sanità, 2019-21 si legge:

L’attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni a:

  • riposo compensativo;
  • corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all’art. 47, comma 8 (lavoro straordinario);
  • applicazione dell’art. 48 (Banca delle ore).

Art 47, comma 8: La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

Come si calcola il festivo infrasettimanale notturno?

La risposta dell’ARAN:

  • per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo;
  • per turno notturno–festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivoe dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

La norma contrattuale, pertanto, deve essere correttamente intesa nel senso di riconoscere il trattamento economico ivi previsto sia per il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) sia per il turno notturno che siano stati effettuati in giornata festiva infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59).

 

Fonte: Infermieristicamente.it del 26/01/2023 a cura di Maria Luisa Asta