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Periodo di prova e conservazione del posto: articolo 40 del nuovo CCNL

Recentemente sul sito dell’ARAN è apparso un quesito in merito all’esonero dal periodo di prova e diritto alla conservazione del posto. Ricordiamo che l’articolo 40 del CCNL 2019-2021, prevede che il dipendente abbia diritto alla conservazione del posto e che sono esonerati dal periodo di prova , i dipendenti delle Aziende ed Enti che:

  • con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
  • con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che lo abbiano già superato nella medesima o corrispondente area o categoria o livello economico del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale ambito di attività. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario;
  • che abbiano effettuato un passaggio di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente ai sensi dell’art. 18 (Passaggi di profilo all’interno di ciascuna Area nella stessa Azienda o Ente);
  • nel caso di progressione tra le aree con procedura selettiva interna ai sensi dell’Art. 20 (Progressione tra le aree), con esclusione del personale di elevata qualificazione.

Chi è esonerabile dal periodo di prova

Sono esonerabili dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto, presso amministrazioni pubbliche di altri comparti, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, almeno uno dei quali pari a dodici mesi ed effettivamente prestati senza soluzione di continuità, nella medesima o corrispondente area o categoria del precedente ordinamento professionale, profilo ed eventuale mestiere. L’esonero di cui sopra determina l’immediata cessazione del rapporto di lavoro originario.

 

Secondo quanto stabilito da ARAN, chi ha diritto all’esonero dal periodo di prova, non ha diritto alla conservazione del posto.

Si legge nella nota – La tutela contrattuale prevista dall’art. 40 comma 9, come espressamente precisato dalla medesima norma, è garantita al dipendente vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria presso altro ente o amministrazione “durante il periodo di prova”.

Il diritto alla conservazione del posto, pertanto, non può trovare applicazione in assenza del presupposto che ne giustifica il riconoscimento.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che poiché l’esonero del periodo di prova è comunque, subordinato al consenso dell’interessato, il dipendente, sapendo di non potersi avvalere della tutela della conservazione del posto potrebbe negare il proprio consenso all’esonero e svolgere regolarmente il periodo di prova.

 

Ricordiamo che il periodo di prova per  i dipendenti inquadrati nelle aree degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari viene ridotto a 4 mesi, mentre rimane 6 mesi il personale di elevata qualificazione.

Per il compimento del periodo di prova, si tiene conto solo del servizio prestato. Nella prima applicazione si considerano i periodi prestati nelle categorie o livelli economici del precedente ordinamento professionale confluiti nelle nuove aree.

Anche nel periodo di prova, la sospensione con conservazione del posto, alla malattia, si aggiungono gravi patologie e terapie salvavita e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL.

In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.

In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o infermità dovuta a causa di servizio si applica l’art. 58 (Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio).

Decorsa la metà del periodo di prova nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Il dipendente con il quale venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato nell’area, profilo professionale, differenziale economico di professionalità ed eventuale assegno ad personam in godimento nell’Azienda o ente di provenienza.

 

Fonte: Infermieristicamente.it del 20/02/2023 a cura di Maria Luisa Asta